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Partecipazione ceduta in corso d’anno e impatto sull’imponibile contributivo del quadro RR

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La partecipazione ceduta in corso d’anno ha un impatto significativo sull’imponibile contributivo.

In base all’art. 3-bis del D.L. n. 384/92, l’ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti iscritti alle Gestioni  IVS Inps è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa, dichiarati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

In particolare, l’imponibile contributivo dei soci lavoratori di S.r.l. è costituito, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa:

  • dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR;
  • o, in caso di S.r.l. “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.

Restano invece esclusi dalla base imponibile contributiva gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali nelle quali non venga svolta alcuna attività lavorativa, trattandosi di redditi di capitale.
Con circolari Inps n. 32/99 e n. 140/2001 l’istituto ha chiarito che “in caso di cessione della quota, di trasformazione o di scissione nel corso dell’anno, la quota del reddito d’impresa deve essere rapportata al periodo per il quale sussistono i presupposti per l’iscrizione”.

Nelle istruzioni diramate dall’Inps, “nel caso in cui l’attività sia esercitata per un periodo inferiore all’anno solare, i contributi devono essere pagati solamente per i periodi di effettivo lavoro (mensilizzazione del contributo). In tal caso, a decorrere dal 1° luglio 1990, il massimale deve essere rapportato a mese.  Qualora nella base imponibile per il calcolo dei contributi IVS vi siano dei redditi di società prodotti per l’intero anno e l’assicurato nel corso dell’anno si trasformi da socio prestatore d’opera in mero socio di capitali, i redditi in questione dovranno essere divisi per 12 e moltiplicati per i mesi di effettivo esercizio dell’attività“.

Inoltre l’Inps chiarisce che detto criterio va applicato anche nell’ipotesi in cui un soggetto, per una parte dell’anno, non sia iscrivibile all’IVS (ad esempio, per mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza).

Dunque la dismissione in corso d’anno della partecipazione rende comunque necessario considerare nella base imponibile contributiva la quota di reddito imputabile all’ex socio per il citato periodo. Resterebbe, in ogni caso, fermo il pagamento dei contributi calcolati sul minimale di reddito per i mesi in cui sussistono i presupposti per l’iscrizione nella gestione previdenziale (art. 1, comma 7, della L. 233/90).

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