Parco acquatico con IVA al 10% anche per parcheggi e noleggio ombrelloni
I parchi divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti e beneficiano sul prezzo di ingresso dell’IVA agevolata al 10%, numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni accessorie invece saranno soggette alla stessa aliquota solo laddove è rilevato un nesso di accessorietà con la prestazione principale.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 96/2025.
In base alla suddetta disposizione sono soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento gli “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti”.
Ne consegue che i parchi divertimento, considerati spettacoli viaggianti (vedi D.M. 18 maggio 2007 e art. 2 Legge n. 337/1968), beneficiano dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
Per beneficiare della medesima aliquota IVA ridotta, le altre prestazioni rese dalla Società, cioè i servizi di parcheggio e noleggio ombrelloni e cabanas, devono poter essere considerate accessorie a quella principale dalla stessa effettuata.
Per il principio di accessorietà, ex art. 12 del Decreto IVA, le operazioni considerate “accessorie” rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all’operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo.
Nei fatti l’operazione accessoria prende lo stesso trattamento IVA di quella principale.
In particolare, recependo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che per esser considerata accessoria, una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche:
- deve completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale;
- deve essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l’operazione principale (ex multis risoluzioni 3 ottobre 2008, n. 367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E, 15 luglio 2002, n. 230/E nonché risposta ad interpello 3 giugno 2020, n. 163).
Quanto al servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco, il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono/preferiscono spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto che secondo quanto affermato dal Contribuente sarebbero peraltro assai limitate.
Sussistono invece perplessità in merito al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas, rispetto ai quali si rende necessario operare una distinzione.
A tal proposito il nesso di accessorietà tra l’ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e cabanas può essere ravvisato solo rispetto al parco acquatico per evidenti ragioni ossia perché rappresenta un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali. È da escludere un nesso di accessorietà invece rispetto al parco c.d. classico.
Il requisito dell’accessorietà cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista per l’ingresso al parco divertimenti è ravvisabile dunque:
- per il servizio di parcheggio, a prescindere se sia offerto per l’uno o l’altro parco, o per entrambi;
- per il noleggio di ombrelloni e cabanas offerto nel parco acquatico AlfaY.
Quest’ultimo servizio sarà invece soggetto all’aliquota ordinaria IVA del 22% se offerto nell’altro parco c.d. classico di cui è titolare l’Istante.