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Paesi black list, ai fini del “test di prevalenza” non sempre rilevante la stabile organizzazione

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In merito ai criteri rilevanti in sede di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata (ai sensi dell’art. 167, comma 4, del Tuir nella versione in vigore fino all’11 gennaio 2019), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

  1. si considerano speciali “i regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, risolvendosi in un’imposizione inferiore alla metà di quella italiana” (Circolare 4 agosto 2016, n. 35/E);
  2. nel caso in cui il regime speciale sia fruito “parzialmente”, cioè riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, occorre adottare “un criterio di prevalenza che valorizzi l’attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari” (così si è espressa la citata Circolare 4 agosto 2016, n. 35/E).

Sulla scorta di tali considerazioni, con il Principio di diritto 29 maggio 2019, n. 16 è stato precisato che qualora la società partecipata non residente operi in un Paese che preveda un regime su base territoriale, il quale esenta da imposizione tutti i redditi di fonte estera, nel citato “test di prevalenza” saranno ricompresi tutti i ricavi relativi ai redditi di fonte estera, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che i redditi siano prodotti all’estero con o senza una stabile organizzazione.

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