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“Pace fiscale”, stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. Nel pagamento rateale interessi allo 0,3 per cento

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Allo studio del Governo la cancellazione automatica delle cartelle fino a 1.000 euro – importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – riguardanti i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. È quanto prevede l’ultima bozza del decreto-legge collegato alla Manovra, che nelle prossime ore sarà approvato dal Consiglio dei Ministri.

I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, calcolato alla data di entrata in vigore del provvedimento, verranno cancellati in automatico alla data del 31 dicembre 2018, senza necessità di presentare alcuna richiesta. Lo stralcio automatico potrebbe estendersi anche a tributi locali, multe e bolli auto, mentre rimangono escluse le cartelle relative a risorse proprie dell’Unione europea.

Si ricorda che la definizione agevolata delle cartelle pregresse prevede anche la possibilità di versare gli importi dovuti: in tal caso gli interessi saranno applicati – a decorrere dal 1° agosto 2019 – nella misura dello 0,3 per cento; prevista inoltre l’inapplicabilità dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In merito alla “pace fiscale” si ricorda inoltre che:

  1. la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019;
  2. nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
  3. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
    d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);
  4. entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata;
  5. per le multe stradali, la sanatoria si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981.

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