“Pace fiscale”, primo appuntamento il 13 novembre. A breve il provvedimento delle Entrate
Entro il prossimo 13 novembre 2018 – cioè 20 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto “collegato” alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) – dovranno essere versati gli importi dovuti per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti, ma non perfezionati, entro il 24 ottobre 2018. In tal caso occorre versare gli importi dovuti a titolo di imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. È uno dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito con una scheda di istruzioni operative sui termini e le modalità per aderire alla definizione agevolata degli atti di accertamento, prevista dall’art. 2 del predetto decreto, in attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo.
La norma prevede la possibilità di accedere alla definizione agevolata anche per gli atti del procedimento di accertamento, vale a dire avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero.
In particolare:
- si deve trattare di atti notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, e semprechè non vengano impugnati e siano ancora impugnabili alla stessa data;
- la definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la medesima data;
- le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 24 ottobre 2018, possono essere definiti con il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il prossimo 23 novembre;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 possono essere perfezionati con il pagamento, entro il 13 novembre 2018 (termine di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997) delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori;
- per tutte le definizioni di cui sopra è possibile optare per il versamento rateale, fino a 20 rate trimestrali di pari importo;
- è vietata la compensazione;
- gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227, sono esclusi dalla definizione agevolata.