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“Pace fiscale”, primo appuntamento il 13 novembre

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Entro il prossimo 13 novembre 2018 – cioè 20 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto “collegato” alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) – dovranno essere versati gli importi dovuti per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione sottoscritti, ma non perfezionati, entro il 24 ottobre 2018. In tal caso occorre versare gli importi dovuti a titolo di imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

È uno dei chiarimenti pubblicati ieri dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito con una scheda di istruzioni operative sui termini e le modalità per aderire alla definizione agevolata degli atti di accertamento, prevista dall’art. 2 del predetto decreto, in attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo.

Entro il 23 novembre, invece, dovrà essere effettuato il versamento richiesto ai fini della definizione agevolata:

  1. degli inviti al contraddittorio per i quali l’istruttoria era ancora pendente alla citata data del 24 ottobre 2018;
  2. degli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica o di liquidazione, gli atti di recupero di crediti non spettanti, che non siano stati impugnati e alla data del 24 ottobre 2018 risultavano ancora impugnabili. Se più lungo, si applica comunque il termine che alla stessa data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Si tenga presente peraltro che:

  1. non è ammessa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  2. il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure a rate: in questo secondo caso:
    1. il piano di rateazione non può superare le 20 rate trimestrali, di pari importo;
    2. la prima rata dovrà essere versata entro le scadenze di cui sopra, e le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di rateazione, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
  3. si ritiene si debbano utilizzare i codici tributo indicati nei modelli F24 originari.

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