“Pace fiscale” forse estesa ai tributi locali
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È stato presentato un emendamento al decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ) che propone l’estensione della “pace fiscale” anche ai tributi locali.
Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del citato provvedimento – ora all’esame del Parlamento – ha introdotto la “rottamazione-ter”, cioè la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma dispone in particolare che:
- la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica che sarà approvata nei prossimi giorni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
- la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);
- entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
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