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“Pace fiscale”, ecco tutti i cambiamenti

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Rispetto alla versione approvata lunedì scorso, il decreto collegato alla Manovra varato sabato dal Consiglio dei Ministri non prevede più

  • lo scudo fiscale,
  • la possibilità di sanare i capitali all’estero,
  • nonché le esimenti penali: nessuna copertura, quindi, ai reati tributari nonché alle ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

La novità è stata confermata dal premier Giuseppe Conte e dai vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a margine della riunione. Nell’ambito della “pace fiscale” il provvedimento – che ora passerà al Capo dello Stato e probabilmente approderà in Gazzetta Ufficiale già domani – mantiene invece le altre tipologie di sanatoria previste nel testo originario.

In particolare:

  1. la rottamazione-ter, ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. L’importo dovuto dovrà essere versato in 5 anni, con un massimo di 10 rate il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno; la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019;
  2. lo stralcio delle mini-cartelle (cioè di quelle di importo residuo non superiore a 1.000 euro);
  3. la dichiarazione integrativa, entro un tetto massimo di 100mila euro all’anno;
  4. la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (Pvc), attraverso la presentazione – entro il 31 maggio 2019 – di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione, e il versamento per intero – entro la medesima data – delle imposte autoliquidate (sé comunque possibile chiedere il pagamento rateale);
  5. la definizione agevolata degli avvisi di accertamento;
  6. la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Si deve trattare di controversie tributarie:
    a. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate;
    b. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
    c. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il decreto conterrà inoltre il “saldo e stralcio” delle cartelle, come annunciato nella conferenza stampa di Palazzo Chigi e confermato nel comunicato stampa diffuso a margine del Consiglio dei Ministri: il documento, infatti, sottolinea che “È emersa la volontà politica di procedere, in sede di conversione del decreto-legge, alla presentazione di ulteriori norme relative alla cosiddetta “pace fiscale” in presenza di situazioni economiche di particolare difficoltà”.

Queste le caratteristiche principali della misura (non prevista nella versione precedente del provvedimento):

  1. tale possibilità sarà riservata ai contribuenti che dimostrino di versare in situazioni economiche di particolare difficoltà. L’accesso all’agevolazione è quindi collegato alla condizione economica del debitore, dimostrata attraverso l’Isee per le persone fisiche e l’indice di liquidità per le imprese. L’Isee del nucleo familiare, in particolare, non dovrà essere superiore a 30mila euro;
  2. l’individuazione precisa della situazione di “difficoltà economica” sarà effettuata in sede di conversione del decreto-legge;
  3. occorre inoltre aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi;
  4. è prevista l’applicazione di tre aliquote – del 6, del 10 e del 25 per cento – applicate a tutto il debito residuo;
  5. è possibile effettuare il versamento in 10 rate mensili.

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