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Organo di controllo cooperative: le novità per la nomina

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Il Ministero del Made in Italy nella Nota del 5 luglio 2023, mutando opportunamente un precedente orientamento sul tema del sistema dei controlli nelle cooperative, soprattutto di tipo S.r.l.., ha recepito alcune soluzioni interpretative fornite da varie associazioni di rappresentanza.

La Nota, predisposta dalla V Divisione della Direzione Enti cooperativi, ha precisato che le cooperative che adottano, di rimando, la disciplina civilistica delle Società a responsabilità limitata e che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., ricadono nell’obbligo di nomina potranno optare in via alternativa:

  • per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio) cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci o il sindaco unico siano revisori legali);
  • per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio), con conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione;
  • per l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione.

Tale orientamento era stato espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 113-2012/I e successivamente recepito dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Linee guida sul sindaco unico, dicembre 2015.

Il Codice della crisi d’impresa, invece, non ha innovato con riferimento alla scelta ermeneutica in esame, almeno con riguardo ai temi dell’alternatività della nomina e dell’alternatività della funzione di controllo, tant’è che le indicazioni di prassi sono rimaste le medesime.

Tale soluzione, prevista per le cooperative che adottano il modello s.r.l., appare pienamente coerente con il dettato normativo previsto all’interno del codice civile attribuendo piena libertà di scelta di un revisore legale quale alternativa ad un organo di controllo. Inoltre la coerenza appare esserci anche in riferimento al sistema di tutele che il codice civile riserva ai soci delle s.r.l. in tema di informazione e consultazione, nonché di promozione individuale dell’azione sociale di responsabilità e di richiesta della revoca degli amministratori.

Viene, quindi, ribadita l’esistenza di un principio sia di alternatività della nomina, sia di alternatività della funzione di controllo.

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