Ordini professionali, scattano da quest’anno gli obblighi di comunicare i dati all’Anagrafe tributaria
| News
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, sono tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. In particolare, formano oggetto di tale obbligo i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni in albi, registri ed elenchi istituiti per l’esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 27 gennaio 2021, n. 26004/2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto quanto segue:
- per l’invio della comunicazione valgono le seguenti modalità alternative:
- direttamente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite i Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite i Consigli nazionali nell’ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate;
- l’obbligo di comunicazione resta sempre in capo agli ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio nazionale ma quest’ultimo per qualunque motivo non abbia trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate, nonché in ogni altro caso di comunicazione non trasmessa;
- tali comunicazioni devono essere inviate entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente;
- i nuovi obblighi, peraltro, scattano con riferimento ai dati relativi all’anno 2020.
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024