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Operazioni in valuta estera nei bilanci 2024

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Tra le diverse disposizioni a cui i redattori del bilancio 2024 dovranno porre attenzione, vale la pena soffermarsi su quelle connesse alla novellata rilevanza fiscale delle valutazioni delle poste in valuta estera. Dal bilancio 2024 viene infatti eliminato il doppio binario tra disciplina contabile e fiscale che caratterizzata tali operazioni e che era solito generare alcune complessità operative.

L’allineamento tra disciplina civilistica e fiscale è stato disposto con il Decreto di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (D.Lgs. n. 192/2024) che ha abrogato il comma 3 dell’art. 110 del TUIR secondo il quale “la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza”.

La novità entra in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia a partire dal bilancio dell’esercizio 2024 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare.

Il principio contabile OIC 26 stabilisce che costituiscono operazioni in valuta estera tutte le operazioni compiute dal soggetto che redige il bilancio, le quali sono espresse in una qualunque valuta diversa dall’euro.

Ex art. 2423, ultimo comma, c.c., il bilancio deve essere redatto in unità di euro. Ciononostante, se durante l’esercizio sono compiute operazioni in valuta estera, è necessario rilevarle inizialmente in moneta di conto e, se non regolate a fine esercizio, occorre valutare a bilancio le relative attività o passività monetarie o non monetarie.

Tra le operazioni in valuta estera figurano le operazioni di seguito descritte:

  • acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;
  • prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera;
  • acquisto di un bene strumentale in valuta estera.

A norma dell’art. 2425-bis, comma 2, c.c., i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta vanno iscritti contabilmente al cambio corrente alla data in cui la relativa operazione è compiuta e, quindi, all’atto della consegna del bene o dell’ultimazione del servizio. Nel conto economico gli utili e le perdite su cambi, che sono rilevati alla specifica voce C17-bis) (utili e perdite su cambi) si distinguono in:

  • utili e perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate nell’esercizio (ad esempio l’incasso di un credito);
  • utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell’esercizio.

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili/perdite su cambi sono imputati al conto economico dell’esercizio. In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell’operazione (o all’inizio dell’esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell’esercizio. Tali differenze di valutazione, correttamente iscritte in contabilità:

  • fino al 2023: non sortivano effetto ai fini fiscali (per effetto dell’abrogato comma 3 dell’art. 110),
  • dal 2024, invece, l’adeguamento contabile delle poste monetarie al cambio al 31 dicembre 2024 assume rilevanza ai fini fiscali.

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