Operazioni cash con turisti stranieri: comunicazioni in scadenza
Entro il 10 aprile 2025 (per i soggetti mensili) o il 22 aprile 2025 (per i trimestrali) occorre infatti inviare la comunicazione telematica relativa alle operazioni effettuate nei confronti di cittadini extra UE/SEE non residenti in Italia, con pagamento in contanti di importo compreso tra 5.000 e 14.999,99 euro.
Come noto l’art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44) prevede che, in deroga alle norme generali sul limite all’uso del denaro contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.
A tal fine occorre che il cedente o il prestatore rispetti una serie di adempimenti:
ADEMPIMENTO | DESCRIZIONE |
Comunicazione preventiva | Effettuare in via telematica la comunicazione preventiva, redatta secondo il modello approvato con Provv. 23 marzo 2012 al fine di comunicare:
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Documentazione | All’atto dell’effettuazione dell’operazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio è tenuto ad acquisire una fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che lo stesso:
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Versamento in c/c | Nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cedente o il prestatore dovrà:
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Comunicazione annuale | Presentazione del “modello polivalente”, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 94908/2013 per il 2024 entro il:
La comunicazione riguarda le operazioni in contanti:
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