Opera in via automatica l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti nel corso della verifica
L’omessa o intempestiva risposta dei dati richiesti dal Fisco in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
- la comminatoria della inutilizzabilità discende direttamente e automaticamente alla sussistenza della condotta descritta, non essendo richiesta alcuna attivazione di parte. Pertanto la conseguente preclusione processuale opera a prescindere dalla proposizione, da parte dell’Ufficio, di una tempestiva eccezione. È stato sottolineato in particolare che l’omessa o intempestiva esibizione da parte del contribuente di dati e documenti in sede amministrativa è sanzionata con la preclusione processuale della loro allegazione e produzione in giudizio, che prevale rispetto all’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e che non può ritenersi sanata qualora l’Amministrazione finanziaria non sollevi la relativa eccezione in sede di udienza di discussione della causa, atteso il carattere perentorio del termine di cui all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Cass. 9 novembre 2016, n. 22745);
- l’eventuale deroga a tale inutilizzabilità, dev’essere fatta valere dal contribuente – con le modalità previste – entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado (Cass. 22 giugno 2018, n. 16548, e 23 marzo 2016, n. 5734).
Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 5 novembre 2019, n. 34702, depositata lo scorso 30 dicembre.
Si ricorda comunque che per la giurisprudenza, affinché operi tale preclusione amministrativa e processuale è necessario che l’Amministrazione, con l’invio del questionario, fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse; in caso di mancato rispetto di questa sequenza procedimentale non può essere invocata la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario (Cass. 27 settembre 2013, n. 22126, 14 maggio 2014, n. 10489, 27 dicembre 2016, n. 27069).