Onere detraibile anche se pagato con il bancomat del figlio
Ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), a decorrere dal periodo d’imposta 2020 la detrazione Irpef del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento, bancario o postale, o mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Tale regola non si applica alle detrazioni spettanti per:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 19 ottobre 2020, n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per pagare le proprie spese detraibili, il contribuente può utilizzare la carta bancomat intestata al figlio, senza perdere il diritto alla detrazione.
Nel citato documento di prassi è stato inoltre affermato che il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con Pago PA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua il servizio.
In materia si ricorda che, con il Provvedimento direttoriale 16 ottobre 2020, n. 329652/2020, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dal 2020 i dati da indicare nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento di cui al richiamato art. 23 del D.Lgs. 241/1997; la medesima indicazione è stata fornita con il Provvedimento direttoriale 16 ottobre 2020, n. 329676/2020, per quanto riguarda i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.