Omessi versamenti: novità anche per il ravvedimento sprint
Con effetti sugli omessi o carenti versamenti delle imposte con violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applicano le novità in materia di sanzioni tributarie previste dal D.Lgs. n. 87/2024. Si pensi ad esempio ai versamenti dell’IVA o delle ritenute di agosto.
Nel complesso dovranno essere coordinate tra loro le nuove disposizioni in materia di versamento delle imposte che fissano al 25% anziché al 30% la misura percentuale della sanzione prevista in ipotesi di omesso versamento e quelle sul ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Le sanzioni da prendere a riferimento rispetto agli omessi versamenti saranno le seguenti:
- 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria;
- 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (dopo il 1° settembre);
- 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (fino all’1 settembre 1% per ogni giorno).
Su tale importi potranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento.
Ad esempio il ravvedimento sprint sconterà una sanzione pari allo 0,08% giornaliero anziché dello 0,1%.
Sanzioni ravvedimento sprint % | ||
Ritardo | Violazioni fino al 31 agosto | Violazioni dal 1° settembre |
1° giorno di ritardo | 0,1 | 0,08 |
2° | 0,2 | 0,17 |
3° | 0,3 | 0,25 |
4° | 0,4 | 0,33 |
5° | 0,5 | 0,42 |
6° | 0,6 | 0,50 |
7 | 0,7 | 0,58 |
8 | 0,8 | 0,66 |
9 | 0,9 | 0,75 |
10 | 1 | 0,83 |
11 | 1,1 | 0,91 |
12 | 1,2 | 1% |
13 | 1,3 | 1,08 |
14 | 1,4 | 1,16 |
Dal 15° al 30 (ravvedimento breve) | 1,5% (sanzione 15% ridotta a 1/10) | 1,25% (sanzione 12,50% ridotta a 1/10) |