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Omessi versamenti e utilizzi indebiti di crediti d’imposta. Le novità della riforma fiscale

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Il D.Lgs. n. 87/2024, Decreto delegato di revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Legge delega per la riforma fiscale), ha rivisto al ribasso anche le sanzioni per omesso versamento delle imposte e per l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti, ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Con effetti sulle violazioni commesse dal 1° settembre in avanti (si pensi ad esempio agli omessi o carenti versamenti dell’IVA e delle ritenute di agosto) le sanzioni da prendere a riferimento rispetto agli omessi versamenti saranno le seguenti:

  • 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria (non più il 30%);
  • 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (non più il 15%)
  • 0,834% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno (non più 1% per ogni giorno).

Su tale importi potranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il discorso è molto più articolato per quanto riguarda i crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, per quest’ultimi si arriva finalmente ad un dettagliato inquadramento ai fini dell’applicazione del corretto trattamento sanzionatorio.

Sanzioni crediti inesistenti o non spettanti (violazioni dal 1° settembre)
Ipotesi Specifiche Sanzioni
Credito inesistente Crediti per i quali mancanoin tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 70%
Crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui sopra sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; Dal 105% al 140%
Credito non spettante Crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento 25%
Crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito
Crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza oppure in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza con relative violazioni non rimosse entro i termini stabiliti dal comma 4-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (vedi quanto di seguito riportato)

Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito non spettante è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni: gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima (comma 4-ter dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

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