Omessa presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 sanabile entro il 29 luglio
E’ stato emanato ieri il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che detta le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dai controlli relativi alla dichiarazione Iva riferita all’anno 2017, nei casi in cui quest’ultima risulti omessa oppure presentata con la compilazione del solo quadro VA.
Al riguardo, il provvedimento specifica che detta comunicazione è disponibile anche nel “Cassetto fiscale” del contribuente. In particolare, quest’ultimo potrà:
- presentare la dichiarazione Iva relativa al 2017 entro il 29 luglio 2018 (cioè entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018), con il versamento delle sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- correggere, ricorrendo al ravvedimento operoso, eventuali errori od omissioni. Tale possibilità non viene meno per il fatto che siano già stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo (delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza), oppure che la violazione sia già stata contestata, fatta salva l’ipotesi di avvenuta notifica:
a. di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento;
b. di avvisi bonari.
Il contribuente che abbia ricevuto l’alert in commento può rivolgersi all’Amministrazione (anche attraverso intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni) per chiedere informazioni o comunicare eventuali elementi o circostanze utili. Il provvedimento in esame – emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – dispone che le informazioni debbano essere messe a disposizione del contribuente tramite Pec.