Omessa fatturazione anni precedenti: sanzioni applicabili e possibili rimedi
Nell’ambito dell’attività professionale può capitare di accorgersi che un particolare cliente, causa problemi tecnici del gestionale, si trovi a non aver inviato alcune fatture elettroniche relative ad annualità precedenti, ad esempio 2020, 2021 e 2022. Facciamo assieme il punto sulle sanzioni applicabili in caso di omessa fatturazione e le ripercussioni sugli adempimenti direttamente correlati, come le dichiarazioni fiscali.
Secondo quanto previsto dalla normativa IVA in tema di mancati adempimenti funzionali all’autoliquidazione del tributo, il contribuente che voglia porre rimedio al proprio precedente comportamento omissivo, dovrebbe, tra l’altro, per ciascun periodo d’imposta:
- emettere le fatture trascurate. Da notare che la data di emissione da riportare sul documento sarà, ovviamente, il giorno in cui si procede (la data di trasmissione al Sistema di Interscambio, laddove il contribuente volesse procedere su base volontaria tramite fattura elettronica ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), mentre quella dell’operazione il giorno dell’avvenuto incasso del corrispettivo per il servizio reso (la ”data fattura” di cui alla richiamata fatturazione elettronica via SdI);
- comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto (ovvero regolarizzare quelle presentate) salvo “la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione” (cfr. la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). Ipotesi nelle quali, dunque, la presentazione della dichiarazione assorbe il diverso adempimento comunicativo;
- correggere la relativa dichiarazione IVA e versare l’imposta eventualmente dovuta oltre interessi.
A ciò si aggiungono le sanzioni del caso e, dunque, quella per:
- l’omessa fatturazione (e registrazione), pari al 90% dell’imposta non fatturata con un minimo di euro 500 per ciascun documento, se la violazione non ha modificato la liquidazione Iva è prevista una sanzione di 250 euro (cfr. l’art. 6, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 471/1997 e risposta ad interpello 450/E/2023 );
- l’omesso versamento dell’IVA dovuta, pari al 30% di ogni importo non versato (cfr. l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
Da evidenziare che l’Agenzia delle Entrate applicherebbe il cumulo giuridico per le reiterate violazioni che, in caso di molte violazioni, risulta molto spesso di importo inferiore al ravvedimento del contribuente e va quindi valutata come opzione.