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Obbligo Green Pass per tutti i lavoratori pubblici e privati

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È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening. A partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 viene quindi previsto l’obbligo del Green Pass per tuti i lavoratori del settore pubblico e privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti per l’accesso ai luoghi di lavoro.

In particolare:

OBBLIGO di GREEN PASS nei LUOGHI di LAVORO
Lavoro pubblico
A chi si applica Il decreto dispone, attraverso l’inserimento dell’art. 9-quinquies nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale (Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia), sarà tenuto a possedere nonché ad esibire, su richiesta, il Green Pass ai fini dell’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa.

Tale regola si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (stagisti) o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

La regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  2. individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Sanzioni Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari, per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro;

Lavoro privato
A chi si applica

 

Il nuovo art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, dipendente o autonomo, è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green Pass.

Tale regola si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.

Come per il settore pubblico, la regola non si applica invece ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute.

Controlli I datori di lavoro del personale di cui sopra – che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni illustrate – entro il 15 ottobre dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  2. individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
Sanzioni I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della medesima certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati, come definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti che sono stati esentati dalla vaccinazione.

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