Obbligo di utilizzo di e-DAS per benzina e gasolio in vigore dal 1° ottobre
A partire dal 1° ottobre 2020 ogni movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, di benzina e gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato in versione elettronica), contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale delle Dogane n. 138764/RU del 10 maggio 2020.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 34 del 19 settembre 2020 , precisando che, in fase di prima applicazione, ove fossero riscontrate problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, su istanza dell’esercente l’Ufficio delle Dogane potrà autorizzare il medesimo, per un periodo non superiore a 60 giorni, all’emissione del documento su formato cartaceo.
Si ricorda in proposito che l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del DAS, limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa, e stato disposto dall’art. 11, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’obbligo è stato successivamente differito al 30 settembre 2020 dall’art. 130, comma 1, lett. d), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per gli esercenti che alla predetta data del 30 settembre 2020 ometteranno di adeguare i sistemi elettronici e di presentare all’Agenzia delle Dogane la prescritta comunicazione, sarà fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio usato come carburante ad aliquota normale. Per tali esercenti, inoltre, gli Uffici delle Dogane procederanno alla bollatura dei DAS cartacei esclusivamente per prodotti diversi da quelli sopra indicati.