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Obbligo di sindaci e revisori nelle Srl, per i commercialisti non condivisibile la proposta di revisione

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L’emendamento al decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) , che prevede l’innalzamento delle soglie previste dal Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, suscita le perplessità dei commercialisti.

Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Massimo Miani, ha affermato al riguardo che – seppur siano condivisibili alcune preoccupazioni sotto il profilo dei costi a carico delle società – la soluzione proposta dall’emendamento in esame non appare condivisibile.

Si ricorda che l’art. 379 del nuovo Codice – riformulando l’art. 2477 del codice civile – ha stabilito nuovi presupposti in presenza dei quali è obbligatoria la nomina di sindaci e revisori nelle società a responsabilità limitata. Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società:

  1. sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
    L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei limiti indicati.

La proposta di modifica, annunciata nei giorni scorsi dal viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, rivede tali parametri prevedendo che l’obbligo di controllo interno scatti a seguito del superamento dei seguenti limiti:

  • 6 milioni dell’attivo patrimoniale;
  • 12 milioni del volume di ricavi;
  • 50 dipendenti.

Tale superamento, da registrarsi per due esercizi consecutivi, deve riguardare almeno due dei tre parametri, e non più soltanto uno.

La Lega ha peraltro presentato anche un altro emendamento, che prevede una soluzione intermedia, considerata accettabile anche da parte del presidente del CNDCEC, con obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore al superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni dell’attivo patrimoniale;
  • 4 milioni del volume di ricavi;
  • 20 dipendenti.

Sempre nell’ottica di un miglioramento della gestione e vigilanza delle società, è stato inoltre presentato un altro emendamento che introduce l’obbligo di dotare di una polizza assicurativa per la responsabilità civile i membri dei consigli di amministrazione delle società di capitali.

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