Obbligo di integrazione del contraddittorio nelle verifiche riguardanti la s.a.s.
Per le società in accomandita semplice, l’art. 2323 c.c., dopo avere richiamato l’art. 2308 c.c., precisa espressamente che la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.
Ne deriva che la s.a.s. non può avere un unico socio e, pertanto, nell’ambito di un processo tributario riguardante la posizione sia della società, sia dei singoli soci, il contraddittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 23 marzo 2022, n. 13724, depositata lo scorso 2 maggio.
I giudici di legittimità hanno tra l’altro ribadito che “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:
- identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi;
- simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
- simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
- identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843).