Obbligo di integrare il contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario sostanziale
Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ancorché non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempreché si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 del codice di procedura civile); in tal caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 492/2019).
A conclusioni analoghe è giunta da ultimo la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con la sentenza 11 settembre 2019, n. 28562, depositata lo scorso 6 novembre.