Obbligo dei giudici di appello di pronunciarsi sui motivi di impugnazione
Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione – e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem” – qualora si limiti a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (in tal senso si segnalano ad esempio le pronunce della Corte di cassazione 20 aprile 2005, n. 6221 e 21 novembre 2012, n. 49754).
In questo caso, quindi, l’omissione motivazionale finisce col viziare sul punto la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Tale principio è stato ora ribadito dalla terza Sezione penale della Suprema Corte con la sentenza 23 novembre 2017, n. 6216, depositata lo scorso 9 febbraio.