Obblighi semplificati per il curatore dell’eredità giacente in mancanza di aziende nell’asse ereditario
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Qualora nell’asse ereditario non vi siano aziende (commerciali o agricole), il curatore dell’eredità giacente non è tenuto agli obblighi contabili e a quelli connessi alla figura di sostituto d’imposta: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 luglio 2019, n. 305.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- l’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ricomprende tra i sostituti d’imposta anche il curatore fallimentare;
- ai sensi dell’art. 5-ter del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322:
a. i curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità, oltre alle dichiarazioni dei redditi secondo le indicazioni fornite dalla norma, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
– le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d’imposta già decorsi anteriormente a quest’ultimo;
– la dichiarazione dei redditi posseduti nell’ultimo periodo d’imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d’imposta precedente (comma 1);
b. i curatori e gli amministratori devono inoltre:
– adempiere per i periodi d’imposta indicati dalla norma, “se nell’asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d’imposta stabiliti nel D.P.R. 29 settembre 1973 , n. 600” (comma 2).
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