Obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente
Il regime fiscale del titolo estero è determinato al momento dell’emissione, essendo questo il momento in cui l’investitore prende conoscenza del regime tributario applicabile, formando le proprie scelte di investimento sulla base del risultato al netto della imposizione. Questo il chiarimento fornito con l’Interpello n. 434/2023 del 26 settembre 2023.
L’art. 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede che i soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.
In base all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996, la ritenuta del 26 per cento non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da:
- banche,
- società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’UE e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al D.M. emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR,
- e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché’ sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti.
Tale disposizione stabilisce che sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni dovuti da soggetti non residenti e percepiti dai soggetti residenti indicati al comma 1 del medesimo art. 2 (c.d. ‘‘nettisti’’), si applichi un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in base al principio di maturazione.
Ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996, l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi derivanti dai predetti titoli, ricade in capo agli intermediari residenti (quali banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, agenti di cambio e altri soggetti espressamente indicati in appositi Decreti ministeriali) che comunque intervengono nella riscossione.
È esclusa l’imposizione sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni dovuti da soggetti non residenti nel caso di percettori non residenti in Italia, per carenza assoluta del requisito di territorialità.
Nell’Interpello n. 434/2023 l’Istante ha evidenziato che la fusione per incorporazione della controllata Alfa nella Casa Madre, costituisce un’operazione espressamente consentita e autorizzata dalle previsioni incluse nei prospetti informativi di emissione delle obbligazioni che, in virtù della successione a titolo universale prevista dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere (così come trasfusa negli ordinamenti nazionali italiano e belga), non avrebbe determinato un c.d. ‘‘Events of Default’’. Pertanto, trattandosi di un’operazione già consentita nei relativi prospetti, la fusione non risulta soggetta all’approvazione o all’autorizzazione dei bondholder.
Con riferimento al regime fiscale dei titoli rientranti nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 239/1996, la prassi esistente ha seguito, in linea generale, un principio di ‘‘conservazione del regime originario’’ del titolo, secondo cui, in caso di mutamento di requisiti nel corso della ‘‘vita’’ del titolo, continua ad applicarsi il regime proprio del titolo al momento della sua emissione. Con riferimento all’applicazione del regime assunto dai titoli originariamente e alla conservazione dello stesso nonostante il mutamento dei requisiti dei titoli e di circostanze oggettive, anche la circolare 6 marzo 2013, n. 4/E (par. 3.2), nel commentare il regime della deducibilità degli interessi passivi relativi a titoli quotati nei mercati regolamentati, conferma come il requisito della quotazione debba essere verificato al momento dell’emissione dei titoli.
Tale ultimo documento, in particolare, coerentemente con le indicazioni di prassi precedentemente illustrate, precisa che, qualora successivamente all’emissione i titoli perdano il requisito della quotazione, agli interessi continua ad applicarsi il regime di deducibilità di cui all’art. 96, per rispetto ai principi di legittimo affidamento del contribuente e di certezza del diritto. Dunque, il regime fiscale del titolo, in generale, è determinato, con riferimento alla durata complessiva del titolo, al momento dell’emissione essendo questo il momento in cui l’investitore prende conoscenza del regime tributario applicabile, formando le proprie scelte di investimento sulla base del risultato al netto della imposizione.
Nel caso di specie, trattasi di obbligazioni emesse su un mercato estero da una società estera, successivamente fusa per incorporazione nella società italiana e, pertanto, titoli che al momento di emissione si qualificano, ai fini del regime di tassazione di cui al D.Lgs. n. 239/1996, come titoli esteri.
Conseguentemente, gli interessi ed altri redditi rivenienti da tali obbligazioni sono soggette a tassazione come segue:
- esclusione da imposizione nel caso di percettori non residenti in Italia, per carenza assoluta del requisito di territorialità;
- applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996, con le modalità ivi previste, in caso di percezione da parte di soggetti residenti in Italia.
Come già evidenziato, l’obbligo di applicare l’imposta sostitutiva sugli interessi ed altri proventi derivanti dai predetti titoli, ricade in capo agli intermediari residenti che comunque intervengono nella riscossione. Qualora i soggetti ‘‘nettisti’’ abbiano percepito gli interessi in oggetto senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva i medesimi devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte di interessi “maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d’imposta, versando l’imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione” ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239/1996 (cfr. circolare 24 novembre 2002, n. 213).