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Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati dal 2024

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L’art. 5 dello Schema di decreto legislativo, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 62 del 19 dicembre 2023, riforma il regime fiscale dei lavoratori c.d. impatriati.

Si stabilisce la detassazione IRPEF del 50%:

  • dei redditi di lavoro dipendente e assimilati,
  • nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro

al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui:

  • l’alta qualificazione dei lavoratori impatriati.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.

Essa è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero.

Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Rispetto al vigente regime:

  • l’ammontare detassato viene ridotto dal 70 al 50%;
  • il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
  • viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni;
  • sono stabilite condizioni più stringenti per l’accesso all’agevolazione, tra cui l’elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all’estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;
  • non è previsto il prolungamento dell’agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;
  • non viene riproposta la maggiorazione dell’agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.
Attuale regime fiscale dei lavoratori impatriati e le agevolazioni per docenti e ricercatori
Il regime Il legislatore fiscale negli anni ha introdotto una complessa e stratificata disciplina volta ad attrarre risorse umane in Italia, prevedendo agevolazioni fiscali condizionate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall’estero (c.d. lavoratori impatriati) e il rientro di lavoratori altamente qualificati.

Con riferimento ai lavoratori impatriati, la normativa di riferimento è anzitutto contenuta nel D.Lgs. n. 147 del 2015, in particolare all’art. 16.

Nel corso del tempo l’agevolazione è stata modificata e ampliata; in particolare l’ampliamento è avvenuto con le disposizioni del c.d. decreto Crescita (n. 34/2019) e con la Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020).

Una dettagliata descrizione delle misura si trova anche in Circolare, Agenzia delle Entrate, 28 dicembre 2020 n. 33 

In sintesi, si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015).

 

Soggetti beneficiari Esso si applica se:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni del Mezzogiorno, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

  • Il regime agevolato si applica anche ai redditi d’impresa prodotti dai predetti soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
  • Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
  • I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti.
  • Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare o per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

La Legge di bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l’opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente.

  • Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

L’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto un regime fiscale agevolato e temporaneo in favore dei docenti e ricercatori rientrati in Italia, anch’esso oggetto di modifiche stratificate nel tempo (in particolare con il D.L. n. 34 del 2019 e con la Legge n. 234 del 2021, Legge di bilancio 2022).

L’agevolazione è riconosciuta ai docenti e ai ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa. Nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 5, gli emolumenti percepiti concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo nella misura del 10% del loro ammontare e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini dell’Irap (riguardo ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione Irap spetta ai sostituti d’imposta che erogano le retribuzioni).

Per i docenti e i ricercatori trasferiti in Italia a partire dal 2020, la detassazione è estesa:

  • a 8 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con un figlio minorenne o a carico oppure divenuti proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti;
  • a 11 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
  • a 13 periodi d’imposta, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.

La misura non si applica agli sportivi professionisti.

Può accedere al regime agevolato chi svolge attività di docenza e ricerca in Italia e possiede specifici requisiti: possesso di titolo di studio universitario o a esso equiparato; residenza all’estero non in maniera occasionale; svolgimento all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati oppure università; acquisizione della residenza fiscale in Italia, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (in caso di ritrasferimento all’estero, il beneficio viene meno dal periodo d’imposta in cui si perde la residenza fiscale in Italia). Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità per i docenti e ricercatori di beneficiare, a determinate condizioni, del regime agevolativo loro riservato per ulteriori periodi d’imposta. I docenti e i ricercatori iscritti all’Aire o i cittadini Ue, che hanno trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che, al 31 dicembre 2019, risultavano già beneficiari del regime agevolativo, possono prolungare l’applicazione del regime fino a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi. I contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in  Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.

Nuovo regime dal 2024
Detassazione al 50% per redditi da lav. dip. e autonomo, con limite di 600.000 euro Il comma 1 dell’art. 5 dispone la detassazione IRPEF del 50% (più precisamente, la concorrenza alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’art. 2 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 1 dello schema in esame) entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni.

NOVITA’ – Rispetto al vigente regime:

  • l’ammontare detassato è abbassato dal 70 al 50%; 
  • il regime agevolato, stante la generale disposizione contenuta nell’art. 5 dello schema sull’attività di impresa trasferita in Italia, si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo; 
  • viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni.
Nuove condizioni Le condizioni per l’utilizzo dell’opzione, modificate e maggiormente specificate rispetto al vigente regime, sono le seguenti:

a) i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento, impegnandosi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni;

b) l’attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo;

c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (recante l’attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati) e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (recante l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

Il requisito dell’alta specializzazione ricorre nelle ipotesi di:

  • conseguimento di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
  • possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 , limitatamente all’esercizio delle professioni ivi regolamentate. Ai sensi del comma 2, le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Prolungamento dell’agevolazione Non viene riproposto l’allungamento dell’agevolazione previsto per specifiche situazioni relative alla composizione del nucleo familiare, né legate al possesso di immobili sul territorio.
Decadenza dall’agevolazione
  • Si decade dall’agevolazione qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento; in tal caso, l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
  • Il comma 3 precisa i destinatari dell’agevolazione, che è limitata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per il triennio antecedente al trasferimento (di cui al comma 1, lettera a)) o che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Il comma 4 dispone che le norme in esame si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme sugli aiuti di stato de minimis, sia delle disposizioni generali che delle specifiche norme in tema di agricoltura, pesca e acquacoltura.

Decorrenza
  • Ai sensi del comma 5, le norme in commento si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024. Conseguentemente dall’entrata in vigore delle norme in esame viene abrogata (comma 6) la vigente disciplina dei lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, e art. 5, commi 2-bis2-ter 2-quater, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34).
  • Tuttavia, tali disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, a beneficio di coloro che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.
  • Stante l’abrogazione dell’articolo 16, viene altresì abrogata la maggiorazione dell’agevolazione (prevista dal richiamato articolo, al comma 5-bis) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.

Alla luce della mancata abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di rientro di docenti e ricercatori (di cui all’art. 44 del D.L. n. 78 del 2010), unitamente a quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa, tale disciplina rimane ferma nei termini vigenti.

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