Nuovo Patent Box, nessuna preclusione all’opzione per i beni diversi da quelli oggetto di opzione per il vecchio regime
Non sussiste alcuna preclusione all’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent Box in relazione a beni diversi da quelli già oggetto di una precedente opzione per il vecchio regime di Patent Box: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 4 agosto 2022, n. 413 .
Si ricorda che l’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 e modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha sostituito la disciplina del Patent box – che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali – con un’agevolazione che si sostanzia nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
In particolare, il terzo comma del richiamato art. 6 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi e della determinazione del valore della produzione netta, “i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento”.
Tale agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 1 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui al citato comma 3.