“Nuovo” Patent Box, emanate le disposizioni attuative
L’art. 6 del “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) – successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) – ha introdotto semplificazioni nell’ambito della disciplina del Patent Box, di cui dall’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
In particolare si prevede, ai fini delle imposte dirette e dell’Irap:
- la possibilità di maggiorare del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati. Non sono peraltro agevolabili i marchi di impresa e il know-how;
- la possibilità di recuperare, nel periodo d’imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo sostenute negli 8 periodi d’imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%;
- la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Ora, con un provvedimento direttoriale emanato nella tarda serata di ieri, 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative del richiamato art. 6 del D.L. n. 146/2021. In particolare, oltre alla definizione delle attività rilevanti e delle spese agevolabili, il provvedimento disciplina il contenuto della documentazione idonea da predisporre per non essere assoggettati a sanzioni in caso di recupero dell’agevolazione, nonché le modalità di esercizio delle opzioni per il nuovo regime Patent Box.
Tali opzioni potranno essere esercitate sia dai contribuenti che non hanno aderito al precedente regime, sia, con alcuni limiti, da quelli che intendono transitare dal vecchio al nuovo regime.
Si tenga presente infine che rimane ferma la possibilità di presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con l’obbligo di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente in merito alla qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo.