Nuovo investimento e limiti al riporto delle perdite fiscali
Ai sensi dell’art. 84, terzo comma, primo e secondo periodo, del Tuir, è vietato il riporto delle perdite fiscali nel caso in cui:
- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo; e
- venga modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
A tal fine la norma precisa che:
- la modifica dell’attività rileva se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento o dell’acquisizione o nei due successivi od anteriori;
- il medesimo limite si applica anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, quarto comma, del Tuir, nonché alle eccedenze Ace di cui all’art. 1, quarto comma, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 6 settembre 2019, n. 367, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il principio secondo cui il divieto in esame è comunque escluso qualora la società che riporta le perdite fiscali – e/o gli interessi passivi e/o le eccedenze Ace – soddisfa taluni indicatori ritenuti sintomatici della sua persistente vitalità economica. Pertanto, si ritiene che la nozione di “modifica dell’attività principale in fatto esercitata” (di cui al terzo comma dell’art. 84 del Tuir) non ricomprenda anche la fattispecie dell’ingresso di nuovo socio nella compagine sociale, il quale apporti nuova finanza per il rilancio dell’operatività aziendale. Di conseguenza, il nuovo investimento immobiliare che la società intende effettuare a seguito della liquidazione del precedente investimento non integra la condizione della modifica dell’attività principale e quindi non deve operare la preclusione del diritto al riporto delle perdite fiscali (così come delle eccedenze Ace e degli interessi passivi indeducibili).