Nuovo elenco degli Stati cui si applicano gli obblighi delle banche a fornire i dati fiscali
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 26 aprile 2018 del Mef contenente modifiche al D.M. 28 dicembre 2015 , in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Il provvedimento da ultimo citato, in particolare, prescrive in capo alle istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione l’obbligo di effettuare per ciascun conto finanziario le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (“due diligence”) per l’identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione.
Relativamente ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni indicate nel decreto, distinguendo:
- i dati richiesti per ogni conto oggetto di comunicazione;
- l’ipotesi dei conti in custodia;
- la fattispecie rappresentata dal conto di deposito;
- in via residuale, i conti diversi da quelli precedenti).
Al riguardo si tenga presente che:
- ai fini degli obblighi citati, le istituzioni finanziarie sono tenute a determinare “l’importo e la qualificazione” dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria;
- i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati;
- tali informazioni devono essere trasmesse al Fisco entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno solare precedente.
Si ricorda infine che il richiamato decreto del 28 dicembre 2015 fu emanato in attuazione della Legge 18 giugno 2015, n. 95 e della Direttiva Ue 9 dicembre 2014 , n. 2014/107/Ue (modificativa della Direttiva n. 2011/16/Ue).