Nuovo bonus baby-sitting, attivo il servizio online per la presentazione della domanda
È attiva a partire da ieri, 8 aprile 2021, sul sito dell’Inps la procedura per richiedere il nuovo bonus baby-sitting, previsto dall’art. 2 del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, per alcune categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con figli conviventi minori di 14 anni, che consente l’acquisto di servizi baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia in caso di sospensione della didattica in presenza, infezione da Covid-19 del figlio o quarantena per contagio ovunque avvenuto.
La domanda può essere inoltrata con le seguenti modalità:
- dal sito internet www.inps.it, utilizzando l’apposito servizio online “Bonus servizi di babysitting”, disponibile seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” -> “Tutti i servizi” -> “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” -> “Bonus servizi di babysitting”;
- tramite gli enti di Patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.
I cittadini che intendano presentare domanda mediante l’applicazione web possono accedere al servizio mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Si ricorda che il bonus, fruibile dal 13 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, può essere riconosciuto alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 , della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’Inps;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, inclusi ostetrici, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118);
- lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il bonus, riconosciuto fino a un massimo di 100 euro settimanali, sarà erogato mediante:
- il Libretto famiglia, di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ;
- direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.