Nuovi forfettari: riduzione contributiva entro il 28 febbraio
Entro il 28 febbraio i contribuenti in regime forfettario che intendono richiedere la riduzione del 35% della contribuzione INPS artigiani/commercianti sono tenuti a presentare specifica domanda all’INPS. Entro la medesima data è necessario comunicare la perdita dell’agevolazione laddove si sia verificata la fuoriuscita dal regime agevolato, oppure si voglia rinunciare alla riduzione su base volontaria.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 84, della Legge n. 190/2014, i contribuenti in regime forfettario:
- iscritti alle gestioni previdenziali INPS Artigianato e Commercio,
- previa domanda telematica all’INPS da trasmettere entro il 28 febbraio,
possono richiedere (trattasi di facoltà, non di obbligo) la riduzione della contribuzione dovuta (con riferimento sia ai contributi fissi che a quelli percentuali) nella misura del 35%.
Medesima previsione non è prevista per gli iscritti all’INPS Gestione Separata.
Si ricorda che aliquote contributive e reddito minimale/massimale per il 2024 sono stati resi noti con la Circolare Inps n. 33/2024 .
Al fine di ottenere la riduzione contributiva sull’emissione 2024, la domanda di riduzione deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024.
CASISTICA | COSA FARE |
Soggetti già forfettari che nel 2023 non hanno optato per il regime contributivo agevolato | Al fine di ottenere la riduzione dei contributi del 35% per l’anno 2024, il contribuente in regime forfetario in tale anno è tenuto a:
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Soggetti già forfettari che nel 2023 hanno optato per il regime contributivo agevolato | Il contribuente già in regime forfettario negli anni precedenti, che avesse già proposto la domanda in precedenza, non è tenuto a ripresentarla.
La scelta effettuata, infatti, resta valida sino a revoca, per obbligo – in caso di perdita del regime agevolato – o per scelta (Circolare INPS 22 del 31 gennaio 2017). Lungo tutto l’arco della “vita lavorativa” del contribuente è possibile richiedere la riduzione contributiva per regime forfettario una sola volta. Pertanto, laddove il contribuente avesse richiesto la contribuzione ridotta in passato, per poi revocare la scelta effettuata per scelta, oppure a seguito della perdita del regime forfettario, il medesimo contribuente non potrà richiedere nuovamente accesso all’agevolazione laddove avesse cambiato le proprie intenzioni o laddove fosse rientrato nel regime forfettario nel 2024. |
Titolari di imprese di nuova costituzione | I soggetti che dal 1° gennaio 2024 intraprendono una nuova attività e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, ai fini dell’agevolazione contributiva devono, al pari dei contribuenti previsti alla prima casistica, presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Non viene, quindi, individuato, un termine preciso per l’invio. |