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Nuovi chiarimenti sulle note di variazione IVA in caso di operazioni straordinarie

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 153/E/2024 , ha fornito importanti chiarimenti circa l’emissione di note di variazione IVA in caso di operazioni straordinarie.

In presenza di operazioni societarie straordinarie (fusione, incorporazione) si prevede che:

  • sotto il profilo civilistico: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle  società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione” (articolo 2504-­bis del codice civile);
  • ai fini fiscali “Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7” (articolo 172, comma 4, TUIR).

Al verificarsi  delle  condizioni  innanzi  citate,  dunque,  la  società  che  subentra  nelle posizioni soggettive della cedente/commissionaria acquisisce la facoltà di emettere  la nota di variazione con riferimento alle operazioni effettuate originariamente dalla società scissa/incorporata (R.M. n. 183/E/1995 ).

In merito  al  rimedio  da  esperire  in  caso  di  superamento  del  limite  temporale previsto  dal  legislatore  per  l’esercizio  del  diritto  alla  detrazione (artt. 26, commi 2 e ss., e 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972), la risposta richiama i chiarimenti forniti con la circolare del 29 dicembre 2021, n. 20/E, secondo cui il decorso del predetto termine annuale “non implica, in via generale,  che il recupero dell’imposta non detratta possa avvenire, alternativamente, presentando, in una fase successiva, la dichiarazione integrativa a favore… contenente la riduzione non operata dell’imposta, o un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 30­-ter del Decreto IVA”. Per quanto concerne l’istituto disciplinato dall’articolo 30-­ter del decreto IVA, si ritiene che, trattandosi di una norma residuale ed eccezionale, questo trovi applicazione ogni qual volta sussistano condizioni oggettive che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione). Deve ritenersi, quindi, che tale istituto non possa essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per ”colpevole” inerzia del soggetto passivo.

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