Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
Tale obbligo decorre in via generale dal 1° gennaio 2020, ma è stato anticipato al 1°luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400mila euro annui.
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 14 maggio 2019, n. 139 , l’Agenzia delle Entrate ha confermato che nell’ambito applicativo delle nuove regole rientrano anche “le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi”.
Il documento in esame precisa infine quanto segue:
- ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019, i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro possono sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti fino al 30 giugno 2019, e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo;
- le operazioni di cui al richiamato art. 22 del D.P.R. n. 633/72 devono essere certificate:
a) nei confronti dei soggetti passivi d’imposta, e a loro richiesta verso i consumatori, tramite fattura elettronica (salvi i casi di esonero);
b) mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, oppure al 30 giugno 2019 qualora il cedente/prestatore abbia un volume d’affari superiore, per il periodo d’imposta 2018, a 400mila euro;
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri (modalità obbligatoria sopra i 400mila euro già a decorrere dal prossimo 1° luglio).
In materia si richiamano altresì i chiarimenti forniti dalle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13.