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Nuove Comunicazioni anomalie Li.Pe.: regole per il ravvedimento operoso

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L’Agenzia delle Entrate sta inviando migliaia di comunicazioni di anomalie rispetto alle Li.Pe. 2024.

Le comunicazioni si basano sul confronto tra le fatture elettroniche emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti destinatari delle lettere di compliance sono coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento (primi tre trimestri), sebbene risultino emesse fatture nello stesso periodo o memorizzati e trasmessi corrispettivi.

Si veda il provvedimento, Agenzia delle Entrate, Prot. n. 257775/2021.

La comunicazione e le relative informazioni di dettaglio inviate tramite PEC sono altresì disponibili all’interno del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Tramite il Canale Civis è possibile fornire chiarimenti e fornire documentazione a supporto del proprio operato.

A ogni modo, i contribuenti a cui sono destinate le lettere di anomalia possono regolarizzare la loro posizione con il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando, così, della riduzione delle sanzioni previste dalla normativa.

È utile precisare che il ravvedimento delle Li.Pe. del 2° trimestre 2024 in avanti terrà conto delle novità apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 in materia di ravvedimento operoso (che riguardano il ravvedimento nei termini più lunghi) applicabili con effetti sulle violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024.

Tale Decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario però non ha modificato le sanzioni previste in materia di violazioni dell’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA, c.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro il 15 gg sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2025
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA 2025 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA 2025
Per le ulteriori riduzioni si vedano le lettere b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Se la violazione non viene sistemata neanche con la prossima dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter sopra esaminata, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento. Si veda la risoluzione n. 104/E/2017.

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