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Nuova riduzione contributiva artigiani e commercianti non ancora richiedibile

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A ridosso della scadenza del primo pagamento della rata trimestrale dei contributi INPS per artigiani e commercianti, prevista per il 16 maggio, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con comunicato stampa diramato in data 22 aprile denuncia la mancata operatività della riduzione contributiva del 50% prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, comma 186).

L’art. 1, comma 186, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, nello specifico ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario.

L’agevolazione è rivolta a:

  • soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione speciale INPS degli artigiani;
  • soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alla gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali;
  • collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle suddette gestioni nel 2025.

Lo sconto contributivo non riguarda coloro che si reiscrivono alla gestione IVS, nel 2025, dopo essere stati già iscritti. Sono esclusi gli ex soci di società di persone o capitali già iscritti in passato. Sono altresì esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS o alle Casse di previdenza.

Detto ciò, l’INPS nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti ha messo a disposizione degli assicurati le deleghe di pagamento con gli importi pieni della tariffazione 2025 come da circolare INPS n. 38/2025, anche per i potenziali beneficiari della riduzione citata.

Cosa più allarmante è che non è stato ancora attivato il servizio per presentare domanda telematica di attivazione della riduzione contributiva.

Infatti, come da circolare n. 38 già sopra citata, con successivo circolare, l’INPS avrebbe dovuto illustrare in dettaglio la normativa relativa alla nuova misura, e altresì fornire le indicazioni per la presentazione della domanda telematica.

A oggi, tali informazioni non sono pervenute.

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