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Nuova comunicazione denuncia: in attesa delle modalità ufficiali opportuno l’invio a mezzo PEC

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Il D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. Decreto “Sanzioni”) ha introdotto cambiamenti sostanziali, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, che semplificano notevolmente le procedure per i contribuenti in relazione al procedimento di “autodenuncia” cui è tenuto il cessionario o committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore.

Nel dettaglio la norma prevede:

  • riduzione della sanzione: la sanzione per omessa regolarizzazione è ridotta dal 100% al 70% dell’imposta, mantenendo il minimo di 250 euro per ogni violazione;
  • eliminazione dell’obbligo di regolarizzazione: non è più necessario regolarizzare l’operazione. È sufficiente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare;
  • nessun obbligo di pagamento dell’imposta con successiva detrazione: non è più obbligatorio pagare l’imposta e successivamente detrarla. Basterà comunicare il fatto tardivamente e pagare la sanzione ridotta del 70%.

Il Decreto abroga il comma 9 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, eliminando di fatto la procedura di regolarizzazione. Quindi, il cessionario o committente:

  • deve provvedere a comunicare detta omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”;
  • inviando tale comunicazione “tramite gli strumenti messi a disposizione” dalla medesima Agenzia delle Entrate. Peccato però che ad oggi, tale provvedimento non sia mai stato emanato esponendo al rischio di sanzioni i contribuenti che fossero incorsi in tale situazione a decorrere dal 1° settembre 2024 (data dalla quale, come detto, non dovrebbe essere più consentito procedere con l’autofattura denuncia – “TD20”).

In chiave prudenziale, in questi casi, appare opportuno inviare una pec all’ufficio competente del Fisco, così da assolvere all’obbligo informativo, indicando:

  • dati del cedente o prestatore,
  • data di effettuazione;
  • descrizione dell’operazione;
  • imponibile;
  • imposta o titolo di esenzione o non imponibilità.

Visto il progressivo allargamento della platea di contribuenti potenzialmente interessati resta quanto mai opportuno, tuttavia, un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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