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Numero dei soci, non si sgarra

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Società di persone e soci delle stesse al centro degli emendamenti su concordato e sanatoria per gli anni pregressi: la “nuova” opzione per l’accesso all’istituto ammessa nel caso di mantenimento del numero dei soci anche se diversi mentre ai fini della sanatoria il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato unicamente dalla società o dall’associazione.

E’ questo il quadro complessivo che emerge dalle modifiche normative che si profilano sia in relazione al dlgs 13 del 2024 che al dl 113. Partendo dall’intervento effettuato in relazione alla sanatoria per i periodi di imposta dal 2018 al 2022, l’emendamento va di fatto a correggere quanto era emerso dalla lettura del provvedimento dell’agenzia delle entrate attuativo della norma primaria, problematica segnalata da Italia Oggi nei giorni immediatamente successivi alla emanazione del provvedimento stesso. Infatti, i punti 3.2 e 3.3 del provvedimento stesso affermavano che il perfezionamento della sanatoria era condizionato al pagamento di tutti i modelli F24 identificati e riferiti da un lato alla società (in termini di imposta sostitutiva dell’IRAP) e dall’altro ai soci (in termini di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi).

Indicazione che, a rigore di norma, non aveva molto senso in quanto il soggetto che ha optato per il concordato preventivo biennale è unicamente la società e non i soci con l’ulteriore aspetto applicativo legato al fatto che il prospetto recapitato nel cassetto fiscale è diretto sempre e soltanto alla società ovvero alla associazione ovvero, ancora, ai soggetti trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir. Il testo dell’emendamento aggiunge un periodo al comma 8 dell’articolo 2 quater del dl 113 del 2024 con il quale si precisa che in relazione ai redditi prodotti in forma associata ed imputata ai soci ovvero agli associati, in relazione ai periodi di imposta potenzialmente oggetto di sanatoria, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Posto che la modifica normativa in itinere appare mettere rimedio ad una sorta di “imprecisione” del contenuto del provvedimento dell’agenzia delle entrate è del tutto evidente che la modifica in questione risolve una questione che, analizzando la norma, poteva portare già alla conclusione delineata dalla modifica. Da un punto di vista operativo, va sottolineato infatti che la società interessata alla sanatoria per i periodi di imposta pregressi potrà sostanzialmente operare in continuità rispetto alla scelta già effettuata con riferimento al concordato preventivo biennale in termini, ad esempio, dell’assenza di ogni problematica legata alla valutazione della volontà di eventuali soci precedenti.

Come detto, inoltre, il tema del rapporto tra società e soci (nell’ambito delle società di persone) viene interessato anche in termini più sostanziali con riferimento alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ai fini del potenziale accesso (tenendo conto della nuova scadenza del 12 dicembre 2024) nonché in relazione ad ipotesi di cessazione. Come noto, infatti, le disposizioni contenute nel dlgs 13 del 2024 (con particolare rilievo agli articoli 11 e 21 del decreto) attualmente in vigore prevedono che debba esservi, rispetto al 2023, una continuità soggettiva nell’ambito della compagine sociale che deve essere mantenuta lungo il biennio di efficacia dell’opzione.

In buona sostanza il cambio della compagine sociale avvenuto nel 2024 ovvero che potrebbe avvenire nel 2025 priva di effetti il concordato a partire dal periodo di imposta in cui tale evento si verifica. Ora, attraverso uno specifico emendamento si afferma che al fine di stabilire le cause di esclusione ovvero di cessazione del concordato preventivo biennale si deve aver rilievo all’incremento del numero dei soci rispetto alla situazione di partenza del 2023 ma non di cambio soggettivo a fronte del mantenimento numerico dei soci.

Ad esempio, quindi, una modifica della compagine sociale per effetto della cessione della quota della SNC dal socio Rossi al socio Bianchi con mantenimento del numero di soci (ad esempio pari a due) rispetto al 2023, non esclude dal concordato. Questo approccio, inoltre, di fatto renderà non più attuale l’indicazione fornita dall’Agenzia delle entrate in sede di risposta a quesiti attraverso FAQ relativamente all’ipotesi del recesso di uno dei soci in quanto ,evidentemente, si tratta di una riduzione in termini numerici della compagine sociale e non di un aumento, unica fattispecie che, post emendamento, escluderà dal concordato o lo farà cessare.

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