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Notifiche di atti tributari: gli adempimenti richiesti nei casi di irreperibilità “relativa” e “assoluta”

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Qualora il destinatario dell’atto di accertamento sia temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e non fosse possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè in caso di irreperibilità “relativa”, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 del codice di procedura civile (richiamato dall’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). In tal caso devono essere effettuati:

  1. il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
  2. l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
  3. la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento.

La notifica si ritiene perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di 10 giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. 9 maggio 2018, n. 11057). È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5 febbraio 2020, n. 11827, depositata lo scorso 18 giugno (in tal senso si segnalano Cass. nn. 6911/2017, 24260/201416696/201314030/20113426/201015856/2009 e 7067/2008).

Per i giudici di legittimità, inoltre:

  1. anche qualora la notifica sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste sopra (Cass. n. 10519/2019);
  2. in caso, invece, di “irreperibilità assoluta” del destinatario si applica l’art. 60 comma 1, lettera e), del D.P.R. 600/73.

Di conseguenza, per il relativo perfezionamento della notifica occorrono:

  1. il deposito di copia dell’atto di accertamento, da parte del notificatore, nella casa comunale;
  2. l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo Comune;
  3. il decorso del termine di 8 giorni dalla data di affissione nell’albo comunale.

In caso di irreperibilità assoluta del destinatario è impossibile l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale e quindi tale ulteriore adempimento, prescritto per il caso di irreperibilità relativa, non è richiesto e la notifica si perfeziona nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione nell’albo comunale.

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