Notifica ad un indirizzo PEC errato
Con Ordinanza 26 maggio 2021, n. 14576, la Corte di Cassazione ha ribadito che, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs n. 546/1992, assume un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. L’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina pertanto la nullità della decisione pronunciata.
Nel caso di specie, oltretutto, la Commissione Tributaria Regionale aveva notificato l’avviso di trattazione della pubblica udienza, innanzi alla Commissione stessa, ad un indirizzo PEC non coincidente con quello indicato dalla parte ricorrente come utile per le notificazioni in suo favore.