Nota di variazione anche per l’accordo transattivo intervenuto nel regime forfettario
Tra le ipotesi che ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 danno luogo alla possibilità di emettere una nota di variazione, la norma indica anche il venir meno – in tutto o in parte – o la riduzione della base imponibile di un’operazione precedentemente fatturata, “in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili”.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 luglio 2019, n. 227 , l’Agenzia delle Entrate ha affermato che nella categoria degli eventi “simili” (prevista dalla disposizione riportata) rientri anche la fattispecie dell’accordo transattivo.
Tale disciplina, inoltre, vale anche nel caso in cui la fattura originaria sia stata emessa in regime forfetario. Si ricorda inoltre che con la Risoluzione 31 marzo 2009, n. 85, fu precisato che il citato art. 26, comma 2, del decreto Iva, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, consente un’accezione ampia delle ragioni per le quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; ciò che conta, difatti, è che la variazione e la sua causa siano registrate a norma degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 (così anche Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2009 e Corte di Cassazione 6 luglio 2001, n. 9195).
Inoltre, con il Principio di diritto 2 aprile 2019, n. 13 , le Entrate chiarirono che
con il termine “simili”, il Legislatore ha inteso prendere in considerazione – oltre alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” – ragioni ulteriori in presenza delle quali un’operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile. Tra i casi “simili”, quindi, è possibile ricondurre tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte con effetto ex tunc gli effetti dell’atto originario, in particolare per ciò che attiene ai corrispettivi economici delle operazioni (così anche la Risposta all’istanza di interpello 19 marzo 2019, n. 77).