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Non va sempre cancellata dal Registro delle imprese la start-up innovativa in liquidazione

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In linea generale, per essere iscritta nell’apposita sezione speciale presso il Registro delle imprese, la start-up innovativa dev’essere attiva.

Si tratta peraltro di una regola che incontra talune eccezioni: in particolare, qualora tale società sia stata posta in liquidazione, è ammesso in via eccezionale che si possa procedere con la fase di going concern.

Al riguardo si richiama quanto precisato nei principi contabili Oic 5 e 11, che prevedono la continuità aziendale a fini liquidatori delle fasi ordinarie della società.

Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 27 maggio 2019, n. 133793.

Nel documento in esame, peraltro, si evidenzia la necessità – al fine di garantire la permanenza nella citata sezione speciale – che la previsione di continuità aziendale sia stata espressamente indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3.

In mancanza di tali requisiti – ha sottolineato il Mise – “si deve ritenere che sia necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup”.

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