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Non tutti i debiti del de cuius sono deducibili

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L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni) contiene un principio di generale deducibilità dei debiti del de cuius, nei limiti e alle condizioni previste dal successivo secondo comma.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 11 settembre 2020, n. 342 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell’applicazione del citato primo comma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 346/1990, occorre la sussistenza congiunta di due condizioni:

  1. che il debito del de cuius sia stato contratto per l’acquisto di specifici beni e/o diritti;
  2. che tali beni e/o diritti non siano compresi nell’attivo ereditario.

L’Agenzia ha inoltre ricordato con – con la sentenza 15 maggio 2015, n. 9957 – la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione precisò quanto segue:

  1. in linea generale, in base all’art. 20 del D.Lgs. n. 346/1990, sono deducibili tutti i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, senza esclusione, purché sussistano le condizioni stabilite negli articoli da 21 a 24 del medesimo Testo Unico (Cass. n. 24547/2007 );
  2. tutti i debiti della massa ereditaria sono deducibili purché sussistano le condizioni di cui agli artt. 21 e 23 , mentre l’art. 22 prende in esame particolari ipotesi di non deducibilità di alcuni debiti (o di deducibilità a determinate condizioni), come quelli contratti per l’acquisto di beni o diritti non compresi nell’attivo ereditario;
  3. di conseguenza, ai fini della deducibilità non è necessario che i debiti siano stati contratti in relazione a beni di proprietà del defunto, e compresi nell’attivo ereditario, ben potendo essere deducibili anche debiti diversi da questi, in presenza dei presupposti indicati nelle altre norme indicate sopra (Cass. n. 2531/2003 ).

Si ricorda infine che l’imposta sulle successioni si applica con le aliquote previste dall’art. 2, comma 48, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, differenziate sulla base del valore complessivo netto dei beni ricevuti da ciascun beneficiario, eccedente la franchigia eventualmente spettante, e del grado di parentela o di affinità intercorrente tra il beneficiario e il de cuius.

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