Non tutti gli atti scambiati tra Pubbliche Amministrazioni sono esenti dall’imposta di bollo
Ai sensi dell’art. 16 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti dall’imposta di bollo gli atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, nonché comunità montane, sempreché vengano tra loro scambiati.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 22 ottobre 2020, n. 495, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma si applica esclusivamente ai soggetti che rivestono la natura di amministrazione dello Stato, oltre che agli altri soggetti espressamente elencati, e non a tutte le pubbliche amministrazioni così come individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi di tale disposizione, per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e il Coni.
Di conseguenza, un ente pubblico non economico di rilievo nazionale istituito ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1993, n, 266 , non rientra tra i soggetti indicati nel richiamato art. 16 della Tabella annessa al D.P.R. 642/1972. Pertanto gli accordi e le convenzioni che detto ente stipula con altre pubbliche amministrazioni sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972.