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Non tassato il rimborso chilometrico per il rider che utilizza i mezzi propri

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Non è imponibile ai fini IRPEF il ‘‘rimborso chilometrico’’ spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l’espletamento dell’attività lavorativa in quanto considerato riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 290/E dell’11 aprile 2023 .

Il caso analizzato riguarda una Società che svolge un’attività di delivery food caratterizzata da un modello organizzativo che prevede l’utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l’assunzione dei rider. A tal fine la Società ha opportunamente stipulato con le organizzazioni sindacali un Accordo integrativo aziendale, finalizzato all’inserimento dei Rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all’applicazione del CCNL ‘‘Logistica, trasporto, Merci e Spedizione’’.

Nel dettaglio l’art. 3 del citato Accordo prevede che «Il luogo di lavoro è indicato nel contratto di assunzione e può corrispondere alla sede della Società, ad un Hub aziendale, ovvero al Comune, ovvero se presente l’area metropolitana, all’interno della quale viene svolta la prestazione lavorativa. All’interno del Comune/Città Metropolitana, la modifica unilaterale del luogo di inizio del lavoro non sarà in alcun modo considerata come trasferta», e l’articolo 14 (‘‘Retribuzione oraria’’) prevede una retribuzione oraria, cui deve aggiungersi un importo a titolo di accantonamento al TFR, il premio di valorizzazione, le indennità aggiuntive (per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno) e un ‘‘rimborso chilometrico’’, determinato calcolato con i criteri e le regole definite dall’Accordo. In particolare, il ‘‘rimborso chilometrico’’ spetta ai rider, che «su richiesta aziendale utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.)».

Si evidenzia che l’indennità in esame è:

  • comprensiva dei costi sostenuti per: carburante o energia, usura del veicolo, manutenzione, assicurazione,
  • parametrata alla tipologia di mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta),
  • calcolata automaticamente dall’interpellante in base al percorso tramite Google Maps e non è soggetta a contribuzione previdenziale.

Sulla base di quanto chiarito dalla C.M. n. 326/1997 sono esclusi dalla tassazione i rimborsi che si riferiscono a spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro e anticipate dal lavoratore dipendente per esigenze operative.

Con le risoluzioni nn. 178/E/2003 e 357/E/2007 l’Amministrazione finanziaria ha quindi specificato che non rientrano nel calcolo dei redditi da assoggettare a tassazione:

  • le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore;
  • le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Nel caso di specie, la detassazione dei rimborsi ai fini IRPEF viene quindi confermata valorizzando il fatto che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è ‘‘necessario’’ per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa costituendo per altro uno degli elementi valutati ai fini dell’assunzione nella Società.

Risposta n. 290_2023

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