Non tassata la plusvalenza derivante da cessione di azienda dei contribuenti ammessi al forfettario
Non è soggetta a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda di un contribuente ammesso al regime forfettario; da tale agevolazione rimane invece escluso il corrispettivo riferito all’avviamento: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 11 novembre 2019, n. 478 .
Per quanto riguarda in particolare il corrispettivo imputabile all’avviamento, l’Agenzia sottolinea che non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell’ambito dei ricavi di cui all’art. 1, comma 64, della Legge n. 190/2014. Per esso il contribuente può:
- assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera g), del Tuir, in presenza dei relativi presupposti;
- farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta d’interesse, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile (fermi restando gli ulteriori requisiti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014).
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale causa ostativa non risulta integrata qualora le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata siano riconducibili a due sezioni ATECO differenti (a tal fine si richiama, ad esempio, la Risposta all’istanza di interpello 13 maggio 2019, n. 137 ).