Non sono “sedi legali” le macchine distributrici di alimenti e bevande e le postazioni erogatrici di fototessere
Con riferimento alle macchine distributrici di alimenti e bevande (Cass. nn. 27246/2014, 13023/2015 e 29086/2018) e più recentemente anche in relazione alle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere (Cass. n. 7783/2019), è stato affermato che tali postazioni non possono in alcun modo essere identificate come sede di impresa.
Escluso che il distributore automatico di fototessere possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell’attività sociale, per i giudici di legittimità non può neppure ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell’ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale.
Le postazioni di distribuzione delle fototessere, pur consentendo attraverso una procedura meccanica operazioni negoziali di scambio tra il prodotto fornito dall’apparecchio automatico e il corrispettivo pecuniario versato dall’utente, possono piuttosto essere ricondotte ai singoli beni, dislocati, fuori dalla sede sociale in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” che secondo la definizione contenuta nell’art. 2555 del codice civile costituisce l’azienda.
Tali principi sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 11 aprile 2019, n. 15462, depositata lo scorso 7 giugno.