Non sono deducibili i contributi Inps volontari versati dal soggetto residente all’estero
Il soggetto residente all’estero e domiciliato fiscalmente in Italia, che nel nostro Paese non abbia prodotto almeno il 75 per cento del reddito complessivo, non può portare in deduzione i contributi versati facoltativamente all’Inps, in quanto tale categoria di oneri non è ricompresa tra quelli elencati nell’art. 24, comma 2, del Tuir: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 26 maggio 2020, n. 148.
Ai sensi della norma richiamata, infatti, dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del primo comma dell’art. 10 del Tuir. Tale elenco – da ritenersi tassativo – non contempla gli oneri previsti dalla lettera e), comma 1 – come modificata dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 – del medesimo art. 10 del Tuir, relativi ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Di conseguenza, ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero – ha chiarito l’Agenzia – “non possono trovare alcun riconoscimento fiscale, data la natura tassativa dell’elencazione degli oneri per i quali è riconosciuta la deduzione, ai sensi del predetto articolo 24,comma 2, del TUIR”.