Non si ha vizio di omessa pronuncia in caso di mancato esame di una questione processuale
Il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 settembre 2019, n. 28694, depositata lo scorso 7 novembre. La pronuncia conferma quindi un orientamento ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità (si vedano ad esempio Cass., nn. 321/2016 e 22952/2015).
Si ricorda che, secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione – e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione “per relationem” – qualora si limiti a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (in tal senso si segnalano ad esempio le pronunce della Corte di cassazione 20 aprile 2005, n. 6221, 21 novembre 2012, n. 49754 e 9 febbraio 2018, n. 6216).
In questo caso, quindi, l’omissione motivazionale finisce col viziare sul punto la sentenza impugnata e ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio.